Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, per il contenimento della spesa pubblica - Determinazione del trattamento economico dei consiglieri regionali - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Materia disciplinata da una legge (cosiddetta statutaria) regionale rinforzata - Applicazione della clausola di salvaguardia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 19 dello statuto friulano e 26 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a) "nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. d), del d.l. n. 138 del 2011", b), c), d), e) e n) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), riguardanti la determinazione del trattamento economico dei consiglieri regionali e la percezione di indennità o di altri emolumenti comunque denominati. Gli statuti si limitano a prevedere la fissazione, mediante legge regionale, di una indennità di carica (art. 26 della statuto sardo) o di presenza (art. 19 dello statuto friulano), tacendo sulla loro misura e su altre eventuali spettanze. Pertanto, deve ritenersi operante la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012.
- Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.