Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali -Modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo, nonché dei rimborsi e delle spese dei gruppi politici - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Materia non disciplinata dallo statuto né dalla legge statutaria - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 12 dello statuto friulano - dell'art. 2, comma 1, lett. f), g) e h), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo e i rimborsi e le spese dei gruppi politici. Tale materia, infatti, non è regolamentata né dall'art. 12 invocato né dalla legge statutaria a cui esso fa rinvio, con conseguente esclusione della violazione dello statuto.
- Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.