Finanza regionale - Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Previsione che il mancato adeguamento alle disposizioni dell'intero art. 2 determina "una grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione", con conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente della Regione - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Censura di disposizione che è applicabile alle sole Regioni ordinarie - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 126 Cost., nonché 15, 35 e 50 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui prevede che il mancato adeguamento delle Regioni alle disposizioni dell'intero art. 2 determina «una grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione», con conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente della Regione. Infatti, la norma impugnata richiama l'art. 126 Cost., che è pacificamente applicabile alle sole Regioni ordinarie, mentre la disciplina dello scioglimento dei Consigli regionali delle autonomie speciali è contenuta nei rispettivi statuti.
- Per l'affermazione che l'art. 126 Cost. si riferisce esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario, v. la citata sentenza n. 219/2013.