Segreto di Stato - Sequestro Abu Omar - Sentenza della Corte di cassazione che ha annullato il proscioglimento degli imputati Pollari, Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini, nonché le ordinanze della Corte d'appello di Milano con le quali sono state ritenute inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari - Provvedimento giurisdizionale emesso sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche il fatto storico del sequestro in questione - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Determinazione del reale ambito dei fatti e delle notizie coperte dal segreto, da parte di un organo diverso da quello cui è riservato detto compito - Menomazione del munus spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di segreto di Stato - Dichiarazione che non spettava alla Corte di cassazione l'adozione dei provvedimenti giurisdizionali impugnati - Annullamento, nelle corrispondenti parti, della sentenza della Corte di Cassazione.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte di Cassazione in relazione alla sentenza del 19 settembre 2012, n. 46340, non spettava a quest'ultima annullare il proscioglimento degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco. Altresì, non spettava alla Corte l'annullamento delle ordinanze emesse il 22 ed il 26 ottobre 2010, con le quali la Corte d'Appello di Milano aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazione autorizzate dal Servizio e non anche al fatto storico del sequestro in questione. Va, pertanto, annullata, nelle corrispondenti parti, la sentenza della Corte di Cassazione. È stata, infatti, confermata la perdurante attualità dei principi tradizionalmente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di segreto di Stato, secondo cui la disciplina del segreto involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza. In tale ambito, l'apposizione del segreto spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e ss. e 41 della l. n. 124 del 2007, in quanto afferente alla tutela della salus rei publicae e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su qualunque altro, perché riguardante l'esistenza stessa dello Stato. Quanto affermato non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, ma può inibire all'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. Peraltro, il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri è connotato da ampia discrezionalità, cosicché è escluso qualsiasi sindacato dei giudici comuni in quanto il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica.
- Sul segreto di Stato v. le citate sentenza nn. 86/1977, 106/2009 e 40/2012.