Segreto di Stato - Sequestro Abu Omar - Ordinanza della Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, con la quale è stata ammessa la produzione, da parte della Procura generale della Repubblica presso la medesima Corte, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini dagli imputati Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Determinazione del reale ambito dei fatti e delle notizie coperte dal segreto, da parte di un organo diverso da quello cui è riservato detto compito - Menomazione del munus spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di segreto di Stato - Dichiarazione che non spettava alla Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato - Annullamento, nelle corrispondenti parti, dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio - in relazione all'ordinanza del 28 gennaio 2013 con la quale è stata ammessa la produzione, da parte della Procura Generale della Repubblica presso la medesima Corte, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini dagli imputati Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - non spettava alla Corte d'Appello l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato che va, pertanto, annullato nelle parti corrispondenti. Infatti, tale organo giurisdizionale ha disposto l'acquisizione di interrogatori resi dagli imputati in relazione a fatti in ordine ai quali è riscontrabile la sussistenza del segreto di Stato. Quest'ultimo può essere apposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e ss. e 41 della L. n. 124/2007, in quanto afferente alla tutela della salus rei publicae e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su qualunque altro, perché riguardante l'esistenza stessa dello Stato. Quanto affermato non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, ma può inibire all'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. Anche qualora la fonte di prova segretata risultasse essenziale e mancassero altre fonti di prova - con la conseguente applicabilità delle disposizioni che impongono la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato a norma degli artt. 202, comma terzo, c.p.p. e 41, comma terzo, Cost. - non sarebbe ravvisabile alcuna antinomia con i concorrenti principi costituzionali, in considerazione della preminenza dell'interesse alla sicurezza nazionale alla cui salvaguardia il segreto di Stato è preordinato.
- Sul segreto di Stato v. le citate sentenza nn. 86/1977, 106/2009 e 40/2012.