Segreto di Stato - Sequestro Abu Omar - Procedimento penale della Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, a carico degli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - Ordinanza pronunciata il 4 febbraio 2013 - Omesso interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati - Invito al Procuratore generale a concludere e a svolgere la sua requisitoria con l'utilizzo di fonti di prova coperte da segreto di Stato - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Determinazione del reale ambito dei fatti e delle notizie coperte dal segreto, da parte di un organo diverso da quello cui è riservato detto compito - Menomazione del munus spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di segreto di Stato - Dichiarazione che non spettava alla Corte d'appello di Milano l'adozione, nei termini indicati, del provvedimento giurisdizionale impugnato - Annullamento, nelle corrispondenti parti, dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio nel procedimento penale a carico degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco, in relazione all'ordinanza del 4 febbraio 2013 con la quale la Corte ha omesso di procedere all'interpello del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati a norma dell'art. 41 della L. n. 124/2007, non spettava alla Corte d'Appello l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato che va, pertanto, annullato nelle parti corrispondenti. Infatti, l'apposizione del segreto spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e ss. e 41 della L. n. 124/2007, in quanto afferente alla tutela della salus rei publicae e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su qualunque altro perché riguardante l'esistenza stessa dello Stato. Sono, pertanto, esclusi sia l'acquisizione e l'utilizzazione da parte dell'autorità giudiziaria di elementi di conoscenza coperti dal segreto di Stato sia il sindacato dei giudici comuni sull'apposizione del segreto, in quanto il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica.
- Sul segreto di Stato v. le citate sentenza nn. 86/1977, 106/2009 e 40/2012.