Segreto di Stato - Sequestro Abu Omar - Sentenza della Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, che ha affermato la penale responsabilità degli imputati Pollari, Di Troia, Ciorra, Mancini e Di Gregori - Provvedimento giurisdizionale emesso sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla relativa vicenda, concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Determinazione del reale ambito dei fatti e delle notizie coperte dal segreto, da parte di un organo diverso da quello cui è riservato detto compito - Menomazione del munus spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di segreto di Stato - Dichiarazione che non spettava alla Corte d'appello di Milano l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato - Annullamento, nelle corrispondenti parti, della sentenza della Corte d'appello di Milano.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio, in relazione alla sentenza che ha affermato la responsabilità penale degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco, non spettava alla Corte di Appello di Milano l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato. Di conseguenza, deve essere annullata nelle corrispondenti parti la sentenza della Corte di Appello di Milano giacché fondata sull'erroneo presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri concernerebbe solo i rapporti tra il servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal servizio e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione. Posto che l'apposizione del segreto spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e ss. e 41 della L. n. 124/2007, in quanto afferente alla tutela della salus rei publicae e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su qualunque altro, anche fatti di reato commessi dagli appartenenti ai Servizi possono essere ricondotti all'alveo del segreto nei limiti dell'immunità funzionale tracciata dall'art. 204, comma 1-bis, del c.p.p. Tale norma statuisce che non possono formare oggetto del segreto i fatti, le notizie o i documenti relativi alle condotte poste in essere da appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l'attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. In quest'ultima ipotesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta le misure necessarie ed informa l'autorità giudiziaria senza ritardo. Quindi, la copertura del segreto - il cui effettivo ambito non può che essere tracciato dalla stessa autorità che lo ha apposto e confermato e che è titolare del relativo munus - si proietta su tutti i fatti, notizie e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna corporis di carattere organizzativo ed operativo, nonché i rapporti con i servizi stranieri, anche se riguardanti le renditions e, nel caso di specie, il sequestro di Abu Omar, a condizione però che gli atti ed i comportamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela della sicurezza dello Stato.
- Sul segreto di Stato v. le citate sentenza nn. 86/1977, 106/2009 e 40/2012.