Sentenza 24/2014 (ECLI:IT:COST:2014:24)
Massima numero 37653
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SILVESTRI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  10/02/2014;  Decisione del  10/02/2014
Deposito del 13/02/2014; Pubblicazione in G. U. 19/02/2014
Massime associate alla pronuncia:  37649  37650  37651  37652  37654


Titolo
Segreto di Stato - Sequestro Abu Omar - Sentenza della Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, che ha affermato la penale responsabilità degli imputati Pollari, Di Troia, Ciorra, Mancini e Di Gregori - Provvedimento giurisdizionale emesso sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari, senza che si fosse dato corso all'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati nel corso della udienza del 4 febbraio 2013, ed essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Determinazione del reale ambito dei fatti e delle notizie coperte dal segreto, da parte di un organo diverso da quello cui è riservato detto compito - Menomazione del munus spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di segreto di Stato - Dichiarazione che non spettava alla Corte d'appello di Milano l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato - Annullamento, nelle corrispondenti parti, della sentenza della Corte d'appello di Milano.

Testo

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio, in relazione alla sentenza che ha affermato la responsabilità penale degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco, non spettava alla Corte di Appello di Milano l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato. Di conseguenza, deve essere annullata nelle corrispondenti parti la sentenza della Corte di Appello di Milano giacché emessa sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari, senza che fosse dato corso all'interpello del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati all'udienza del 4 febbraio 2013, ed essendosi invitato il Procuratore Generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte da segreto di Stato. L'apposizione del segreto di Stato e la determinazione del reale ambito dei fatti e delle notizie coperte dal summenzionato segreto, infatti, spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e ss. e 41 della L. n. 124/2007, in quanto afferenti alla tutela della salus rei publicae. Per tale ragione, l'autorità giudiziaria non può acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. Ugualmente è escluso qualsiasi sindacato dei giudici comuni in ordine all'apposizione del segreto in quanto il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica.

- Sul segreto di Stato v. le citate sentenza nn. 86/1977, 106/2009 e 40/2012.



Atti oggetto del giudizio

 12/02/2013  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 52

Costituzione  art. 94

Costituzione  art. 95

Altri parametri e norme interposte

legge  03/08/2007  n. 124  art. 1    co. 1  lett. b)

legge  03/08/2007  n. 124  art. 1    co. 1  lett. c)

legge  03/08/2007  n. 124  art. 39  

legge  03/08/2007  n. 124  art. 40  

legge  03/08/2007  n. 124  art. 41