Processo tributario - Sospensione dell'efficacia della sentenza di secondo grado - Ritenuta inapplicabilità dell'art. 373 cod. proc. civ. - Asserita lesione di diritti inviolabili dell'uomo - Insussistenza - Possibilità di interpretazione conforme a Costituzione, nei termini indicati dalla Corte di cassazione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (quest'ultima quale norma interposta all'art. 10 Cost.), per asserita esclusione dell'applicabilità dell'art. 373 cod. proc. civ. alla sentenza tributaria di appello e, quindi, della possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, nel caso in cui dalla sua esecuzione possa derivare un «grave ed irreparabile danno». Questione analoga è stata, infatti, dichiarata non fondata sul rilievo della «riscontrata possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata». Inoltre, risulta superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo giusta la quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione».
- Vedi le citate sentenze nn. 109/2012 e 217/2010; ordinanza n. 254/2012.