Sentenza 26/2014 (ECLI:IT:COST:2014:26)
Massima numero 37656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  10/02/2014;  Decisione del  10/02/2014
Deposito del 13/02/2014; Pubblicazione in G. U. 19/02/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Finanza regionale - Imposte IRES, IRPEF ed IRAP - Previsione di deduzioni - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata riduzione della base imponibile e conseguente diminuzione del gettito destinato pro quota o interamente alla Regione - Lamentata mancanza di misure compensative - Asserita alterazione del rapporto tra finanza statale e finanza regionale, in danno della Regione ricorrente - Asserita lesione della autonomia finanziaria speciale - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Questione già decisa - Non fondatezza.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 1 a 8, e 2, commi 1 e 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), impugnati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, Cost., nonché agli artt. 49 e 63 dello Statuto friulano e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui, stabiliscono - senza prevedere alcun meccanismo compensativo - deduzioni che vanno ad abbassare la base imponibile delle imposte IRES, IRPEF e IRAP, con l'effetto di diminuirne il gettito, destinato pro quota o interamente alla Regione. Non sussiste la denunciata alterazione del rapporto tra finanza statale e finanza regionale, in quanto, come già statuito nella sentenza n. 155 del 2006, avente ad oggetto lo stesso thema decidendum, sono possibili, a seguito di manovre di finanza pubblica, riduzioni della disponibilità finanziaria delle Regioni, purchè esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e non rendano insufficienti i mezzi finanziari necessari per l'adempimento dei propri compiti. Ma tale evenienza non è stata dimostrata dalla Regione ricorrente, la quale non ha fornito alcun dato quantitativo concreto, dal quale poter desumere l'effettiva incidenza negativa della diminuzione del gettito derivante dalle norme impugnate rispetto allo svolgimento delle sue funzioni costituzionali di ente dotato di autonomia speciale. Non sussiste neppure la prospettata violazione del principio di leale collaborazione in quanto le procedure collaborative tra Stato e Regioni, salva diversa disposizione costituzionale, non trovano applicazione nell'attività legislativa esclusiva dello Stato, per cui non vi è concorso di competenze diversamente allocate né ricorrono i presupposti per la chiamata in sussidiarietà.

- Sulla disciplina dei tributi che rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., che consente al legislatore statale di variarne la disciplina, incidendo sulle aliquote, e persino di sopprimerli, v. la citata sentenza n. 97/2013.

- Sulla circostanza che ogni intervento su un tributo, che comporti un minor gettito per le Regioni, debba essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale, la quale, altrimenti, verrebbe depauperata, v. le citate sentenze nn. 298/2009, 155/2006 e 431/2004.

- Sul principio di invarianza del gettito per la Regione in caso di modifica di tributi erariali, che si traduca nella garanzia quantitativa di disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute nel passato, v. la citata sentenza n. 241/2012.

- Nel senso che la riduzione delle disponibilità finanziarie della Regione, a seguito di manovre di finanza pubblica, non debbano comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e che quindi non rendano insufficienti i mezzi finanziari a disposizione della Regione, v. le citate sentenze n. 97/2013, 241/2012, 298/2009 e 256/2007.

- Nel senso che le procedure collaborative tra Stato e Regioni non trovano applicazione nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale, per cui non ricorrono né concorso di competenza né chiamata in sussidiarietà, v. le citate sentenze nn. 121/2013, 8/2013 e 207/2011.

- Nel senso che l'esclusione delle procedure collaborative Stato-Regione vale, a maggior ragione, con riguardo al decreto legge, la cui adozione è subordinata, in forza dell'art. 77, secondo comma, Cost., alla mera occorrenza di "casi straordinari di necessità ed urgenza", v. le citate sentenze nn. 79/2011 e 298/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 1  co. 1

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 1  co. 2

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 1  co. 3

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 1  co. 4

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 1  co. 5

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 1  co. 6

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 1  co. 7

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 1  co. 8

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 2  co. 1

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 2  co. 2

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 49

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 63

Altri parametri e norme interposte