Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Enti sottoposti al patto di stabilità interno -Autorizzazione, in via transitoria, alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno triennale di personale - Contrasto con la normativa statale, espressiva di un principio fondamentale, che impone a detti enti il contenimento della spesa per il personale e, in caso di inosservanza, il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., l'art.12, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 che consente ad alcuni enti, indicati in apposita tabella, di procedere a nuove assunzioni senza alcun riferimento ai limiti di spesa per essi previsti dalla normativa nazionale in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. La norma censurata, infatti, si pone in chiaro contrasto con alcune disposizioni statali - aventi natura di principi generali di «coordinamento della finanza pubblica» e che, pertanto, le Regioni devono rispettare - quali l'art. 1, commi 557 e 557-ter, della legge n. 296 del 2006 che impongono agli enti sottoposti al patto di stabilità interno di ridurre le spese per il personale, vietando di procedere a nuove assunzioni nel caso di mancato rispetto di tali previsioni.
- Sulla qualificazione quali principi di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 1, commi 557 e 557-ter, della legge n. 296 del 2006, si vedano le sentenze nn. 148/2012, 108/2011, 69/2011 e 169/2007.