Sentenza 27/2014 (ECLI:IT:COST:2014:27)
Massima numero 37658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  24/02/2014;  Decisione del  24/02/2014
Deposito del 25/02/2014; Pubblicazione in G. U. 05/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37657


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Molise - Previsione secondo cui al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale - Applicabilità della norma anche alle nomine dei direttori generali delle ASL - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo della continuità, dell'imparzialità e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa - Violazione del principio del giusto procedimento - Necessità di escludere dalla previsione gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'art. 3- bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 34, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 nella parte in cui non esclude i direttori generali delle aziende sanitarie dalla previsione della decadenza, al termine della legislatura, di tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale. La disposizione impugnata - trovando applicazione nei confronti delle suddette figure dirigenziali che esercitano funzioni di carattere gestionale e che non sono legate all'organo politico da un rapporto diretto - si pone in contrasto con diversi principi costituzionali. Innanzitutto col principio di buon andamento perché il meccanismo di decadenza automatica incide sulla continuità dell'azione amministrativa; con quello di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa perché esclude una valutazione oggettiva dell'operato del funzionario; con l' imparzialità dell'azione amministrativa, perché introduce un'ipotesi di cessazione anticipata e automatica dall'incarico del direttore generale dipendente da un atto dell'organo politico; infine col principio del giusto procedimento, perché non prevede il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione.

- Sull'illegittimità costituzionale di norme regionali che prevedevano la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, vedi le citate sentenze nn. 152/2013, 228/2011, 304/2010, 224/2010, 34/2010 e 104/2007.

- Sulla figura dei direttori generali delle ASL, vedi le decisioni nn. 152/2013, 34/2010 e 104/2007.

- Sui principi di buon andamento, di efficienza e di efficacia, di imparzialità e del del giusto procedimento, vedi anche le sentenze nn. 228/2011, 124/2011, 304/2010, 224/2010, 34/2010 e 390/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  17/01/2013  n. 4  art. 34  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte