Appalti pubblici - Gare per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Carenza di motivazione in relazione ai parametri invocati - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per difetto assoluto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 2012, n. 134), in materia di «gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico», promossa dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento ai principi di leale collaborazione e dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001. Tali censure, infatti, sono del tutto prive di un percorso logico argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate ai parametri invocati.
- Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per carenza di motivazione in relazione ai parametri invocati, v. le citate sentenze nn. 221/2013 e 250/2013.