Appalti pubblici - Gare per l'affidamento di concessioni nel settore idroelettrico - Disciplina delle procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione delle competenze provinciali - Insussistenza - Disciplina volta a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sul'intero territorio nazionale, riconducibile alla competenza legislativa statale esclusiva in materia della tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 2012, n. 134), sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., agli artt. 8, nn. 18), 79, 80, 81 e 103, dello statuto speciale del Trentino Alto Adige, al d.lgs. n. 268/1992 ed al d.P.R. n. 526/1987. Infatti, le censurate previsioni, che disciplinano le procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, non ledono le competenze provinciali, bensì rientrano nella materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva statale, essendo volte a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Inoltre, la stessa normativa di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, ex art. 1-bis, commi 2 e 16, del d.P.R. n. 235 del 1977, indica le materie di competenze esclusiva statale quale limite alla legislazione provinciale sulle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico e sulle relative concessioni.
- Sulla potestà legislativa dello Stato in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, v. le sentenze, nn. 383/2005 e 1/2008.
- Sulla riconducibilità alla materia «tutela della concorrenza» dell'intera disciplina delle procedure di gara pubblica, v. le citate sentenze nn. 1/2008, 283/2009, 339/2011, 28/2013, 46/2013.
- Sulla promozione della concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale tramite la disciplina delle procedure di gara pubblica, v. le sentenze nn. 401/2007, 1/2008, 339/2011.
- Sull'inapplicabilità del d.lgs. n. 22 del 1996 nelle ipotesi in cui venga in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. le sentenze nn. 308/2003, 45/2010, 112/2011, 183/2012.