Sentenza 29/2014 (ECLI:IT:COST:2014:29)
Massima numero 37663
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SILVESTRI - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
24/02/2014; Decisione del
24/02/2014
Deposito del 25/02/2014; Pubblicazione in G. U. 05/03/2014
Massime associate alla pronuncia:
37664
Titolo
Reati ministeriali - Giudizio penale per i reati di ingiuria e diffamazione commessi con il mezzo televisivo, a carico di un senatore all'epoca dei fatti ministro - Deliberazione del Senato della Repubblica con la quale è stato dichiarato il carattere ministeriale dei reati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione - Eccepita inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente, mancata indicazione del parametro, ambiguità dell'oggetto del ricorso - Reiezione.
Reati ministeriali - Giudizio penale per i reati di ingiuria e diffamazione commessi con il mezzo televisivo, a carico di un senatore all'epoca dei fatti ministro - Deliberazione del Senato della Repubblica con la quale è stato dichiarato il carattere ministeriale dei reati - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione - Eccepita inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente, mancata indicazione del parametro, ambiguità dell'oggetto del ricorso - Reiezione.
Testo
È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di Cassazione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 22 luglio 2009 che, accogliendo le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dichiara il carattere ministeriale dei reati di ingiuria e di diffamazione contestati al senatore Roberto Castelli. La Corte di Cassazione, infatti, è legittimata alla proposizione del ricorso, essendo stata ritualmente investita a seguito di ricorso per saltum proposto avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale di Roma in forza della summenzionata delibera del Senato ed avendo, altresì, un interesse concreto ed attuale, tenuto conto dell'oggetto sul quale essa è chiamata a pronunciarsi. Inoltre, appaiono infondate le censure relative alla presunta carenza di indicazione del parametro ed all'ambiguità dell'oggetto del ricorso in quanto, da un lato, il ricorrente svolge un chiaro riferimento all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della guarentigia dell'art. 96 Cost. e, dall'altro lato, risultano meramente assertive le doglianze sollevate dal Senato relative all'ambiguità dell'oggetto. È, altresì, inconferente la mancata allegazione del resoconto della seduta relativa alla votazione della delibera in contestazione in quanto, nel caso di resoconti parlamentari, è sufficiente l'indicazione dei relativi atti.
È ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di Cassazione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 22 luglio 2009 che, accogliendo le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dichiara il carattere ministeriale dei reati di ingiuria e di diffamazione contestati al senatore Roberto Castelli. La Corte di Cassazione, infatti, è legittimata alla proposizione del ricorso, essendo stata ritualmente investita a seguito di ricorso per saltum proposto avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale di Roma in forza della summenzionata delibera del Senato ed avendo, altresì, un interesse concreto ed attuale, tenuto conto dell'oggetto sul quale essa è chiamata a pronunciarsi. Inoltre, appaiono infondate le censure relative alla presunta carenza di indicazione del parametro ed all'ambiguità dell'oggetto del ricorso in quanto, da un lato, il ricorrente svolge un chiaro riferimento all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della guarentigia dell'art. 96 Cost. e, dall'altro lato, risultano meramente assertive le doglianze sollevate dal Senato relative all'ambiguità dell'oggetto. È, altresì, inconferente la mancata allegazione del resoconto della seduta relativa alla votazione della delibera in contestazione in quanto, nel caso di resoconti parlamentari, è sufficiente l'indicazione dei relativi atti.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
22/07/2009
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 96
legge costituzionale
art. 9
co. 3
Altri parametri e norme interposte