Sentenza 29/2014 (ECLI:IT:COST:2014:29)
Massima numero 37664
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SILVESTRI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  24/02/2014;  Decisione del  24/02/2014
Deposito del 25/02/2014; Pubblicazione in G. U. 05/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37663


Titolo
Reati ministeriali - Giudizio penale per i reati di ingiuria e diffamazione commessi con il mezzo televisivo, a carico di un senatore all'epoca dei fatti ministro - Deliberazione del Senato della Repubblica con la quale è stato dichiarato il carattere ministeriale dei reati e la sussistenza, in ordine a tali reati, delle finalità di cui all'art. 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte di cassazione - Mancata attivazione del conflitto costituzionale avverso il provvedimento, comunicato al Senato già nel 2009, con il quale il Collegio per i reati ministeriali aveva escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato - Dichiarazione di non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della deliberazione impugnata.

Testo

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di Cassazione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 22 luglio 2009 che dichiarava il carattere ministeriale dei reati di ingiuria e di diffamazione contestati al senatore Roberto Castelli, non spettava al Senato della Repubblica deliberare, ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'art. 96 Cost., il carattere ministeriale delle ipotesi di reato contestate al senatore Castelli, all'epoca dei fatti Ministro della giustizia, nonché deliberare la sussistenza in ordine alle medesime ipotesi di reato della finalità di cui all'art. 9, comma 3, della l. cost. n. 1 del 1989, sul presupposto che egli abbia agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Infatti, qualora il Tribunale dei ministri abbia espresso valutazione negativa in ordine alla natura ministeriale dei reati oggetto di indagine e quest'ultima sia stata trasmessa al Presidente della Camera competente a cura del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. cost. n. 1 del 1989, la Camera competente, in caso di disaccordo, ha quale unico potere di vindicatio quello di contestare, per conflitto costituzionale, la qualificazione del fatto come reato non ministeriale da parte della autorità giudiziaria procedente. A tal punto, è di esclusiva competenza della Corte Costituzionale dirimere il contenzioso ed assegnare definitivamente la corretta qualificazione costituzionale dei fatti ascritti al parlamentare-ministro, agli effetti della correttezza o meno del procedimento adottato.

- Sull'obbligo gravante sul Tribunale per i reati ministeriali di trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica affinché quest'ultimo dia comunicazione al Presidente della Camera competente, ex art. 8, comma 4, della l. cost. n. 1/1989 (e sulle conseguenze dell'omessa comunicazione all'organo parlamentare) v. la sentenza, richiamata in motivazione, n. 241/2009.

- Sull'accertamento della qualifica dei fatti ascritti al parlamentare-ministro v. la sentenza n. 88/2012.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione del Senato della Repubblica  22/07/2009  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 96

legge costituzionale  art. 9  co. 3

Altri parametri e norme interposte