Sentenza 30/2014 (ECLI:IT:COST:2014:30)
Massima numero 37665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
24/02/2014; Decisione del
24/02/2014
Deposito del 25/02/2014; Pubblicazione in G. U. 05/03/2014
Massime associate alla pronuncia:
37666
Titolo
Giusto processo - Equa riparazione per danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo - Proposizione della domanda in pendenza del processo presupposto - Preclusione - Eccepita inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie del giudizio a quo - Eccepita inammissibilità per errata quantificazione della misura dell'indennizzo - Reiezione.
Giusto processo - Equa riparazione per danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo - Proposizione della domanda in pendenza del processo presupposto - Preclusione - Eccepita inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie del giudizio a quo - Eccepita inammissibilità per errata quantificazione della misura dell'indennizzo - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1, lettera d), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU), nella parte in cui - sostituendo l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 - preclude la proposizione della domanda di equa riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume verificata, sono infondate le eccezioni d'inammissibilità sollevate dalla difesa erariale, per insufficiente descrizione della fattispecie e per errata quantificazione della misura dell'indennizzo. Infatti, nell'ordinanza di rimessione è specificato che la domanda di equa riparazione è stata proposta quando la procedura concorsuale era ancora pendente, mentre la pretesa inaccoglibilità della domanda avanzata nel giudizio principale, in ragione dell'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001 - secondo cui la misura dell'indennizzo non può mai superare il valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice - deve essere respinta, atteso che il ricorso potrebbe essere accolto per un importo minore rispetto a quello domandato.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1, lettera d), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU), nella parte in cui - sostituendo l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 - preclude la proposizione della domanda di equa riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume verificata, sono infondate le eccezioni d'inammissibilità sollevate dalla difesa erariale, per insufficiente descrizione della fattispecie e per errata quantificazione della misura dell'indennizzo. Infatti, nell'ordinanza di rimessione è specificato che la domanda di equa riparazione è stata proposta quando la procedura concorsuale era ancora pendente, mentre la pretesa inaccoglibilità della domanda avanzata nel giudizio principale, in ragione dell'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001 - secondo cui la misura dell'indennizzo non può mai superare il valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice - deve essere respinta, atteso che il ricorso potrebbe essere accolto per un importo minore rispetto a quello domandato.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/06/2012
n. 83
art. 55
co. 1
legge
07/08/2012
n. 134
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6 par. 1