Sentenza 30/2014 (ECLI:IT:COST:2014:30)
Massima numero 37666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  24/02/2014;  Decisione del  24/02/2014
Deposito del 25/02/2014; Pubblicazione in G. U. 05/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37665


Titolo
Giusto processo - Equa riparazione per danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo - Proposizione della domanda in pendenza del processo presupposto - Preclusione - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserita violazione del principio della ragionevole durata del processo - Asserita violazione dell'obbligo di conformarsi alla CEDU come interpretata dalla Corte di Strasburgo - Inefficacia di un eventuale intervento additivo, stante la peculiare conformazione del procedimento per l'equa riparazione - Petitum che non ha una soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione - Monito al legislatore.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1, lettera d), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU), nella parte in cui - sostituendo l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 - preclude la proposizione della domanda di equa riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume verificata. Infatti, l'intervento additivo invocato dal rimettente - consistente nell'estensione della fattispecie relativa all'indennizzo conseguente al processo tardivamente concluso a quella caratterizzata dalla pendenza del giudizio - non è possibile, sia per l'inidoneità dell'eventuale estensione a garantire l'indennizzo della violazione verificatasi in assenza della pronuncia irrevocabile, sia perché la modalità dell'indennizzo non potrebbe essere definita "a rime obbligate", a causa della pluralità di soluzioni normative in astratto ipotizzabili a tutela del principio della ragionevole durata del processo. Sotto il primo profilo, la legge n. 89 del 2001, condizionando l'an ed il quantum dell'indennizzo, finisce per conformare in modo peculiare il diritto risarcitorio, riconoscendolo solo all'esito del processo presupposto, prevedendo condizioni irrealizzabili con riguardo alla fattispecie di cui si vorrebbe parificare la disciplina. Sotto il secondo profilo, la CEDU, pur accordando allo Stato aderente ampia discrezionalità nella scelta del rimedio interno per la garanzia della ragionevole durata del processo, esige, qualora si opti per la tutela risarcitoria, che detta discrezionalità rispetti il limite dell'effettività del rimedio stesso. Sotto tale aspetto la legislazione nazionale risulta carente e non sarebbe tollerabile, quindi, l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al riscontrato vulnus.

- In materia di riconoscimento del bene costituzionale della ragionevole durata del processo, si veda la citata ordinanza n. 305/2001.

- In materia di collocazione della CEDU nel sistema della fonti, v. la citata sentenza n. 264/2012.

- Circa la «priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario», v. la citata sentenza n. 23/2013; circa l'intollerabilità dell'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa, a fronte di un vulnus di rilievo costituzionale, v. la citata sentenza n. 279/2013.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  22/06/2012  n. 83  art. 55  co. 1

legge  07/08/2012  n. 134  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  par. 1