Paesaggio - Norme della Regione Basilicata - Approvazione della localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti in variante al piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane - Ricorso del Governo - Deposito tardivo del ricorso presso la cancelleria della Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per la tardività del deposito del ricorso in cancelleria, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 21 dicembre 2012, n. 33 (Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante al Piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. ed al principio di leale collaborazione. Infatti, il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione, decorrente dal momento in cui l'atto perviene al destinatario, previsto dall'art. 31, comma 4, della legge n. 87 del 1953.
- Sulla perentorietà del termine del deposito del ricorso nella cancelleria della Corte costituzionale v., citate, le ordinanze nn. 344/2006, 218/2006, e 20/2005);
- Sulla decorrenza del termine dal momento in cui l'atto perviene al destinatario, v. citata la sentenza n. 318/2009.