Stupefacenti e sostanze psicotrope - Riforma del testo unico sugli stupefacenti e sul trattamento sanzionatorio dei reati ivi contenuti - Disposizioni introdotte in sede di conversione - Asserita disomogeneità rispetto al contenuto e alla ratio del decreto legge - Eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza della questione - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, commi 2, lett. a), e 3, lett. a), numero 6), del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), recanti modifiche al trattamento sanzionatorio previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe pesanti" e per quelli concernenti le c.d. "droghe leggere", non è fondata l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza derivante dall'omessa sperimentazione, da parte del giudice a quo, della possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alle differenti tipologie di stupefacenti attraverso l'applicazione dell'art. 73, comma 5, del suddetto d.P.R., che prevede pene più miti per i fatti di lieve entità. Infatti, il rimettente ha espressamente precisato che il giudice d'appello ha fornito congrua, specifica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali non è riconoscibile nella specie il fatto di lieve entità.
- Sull'ammissibilità dell'intervento, nel giudizio di legittimità costituzionale, della persona imputata nel procedimento a quo, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 304/2011, 138/2010 e 263/2009.
- Nel senso che il thema decidendum del giudizio di legittimità costituzionale deve ritenersi limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, e non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 56/2009, 86/2008 e 174/2003.