Sentenza 32/2014 (ECLI:IT:COST:2014:32)
Massima numero 37669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  12/02/2014;  Decisione del  12/02/2014
Deposito del 25/02/2014; Pubblicazione in G. U. 05/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37668  37670


Titolo
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Riforma del testo unico sugli stupefacenti e sul trattamento sanzionatorio dei reati ivi contenuti - Disposizioni introdotte in sede di conversione di un decreto legge contenente disposizioni per il recupero dei tossicodipendenti detenuti - Carenza del nesso di interrelazione funzionale - Violazione della procedura costituzionale prevista per l'esercizio della decretazione d'urgenza, per abuso del potere di conversione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore questione sollevata in via subordinata.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 77, secondo comma, Cost., gli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), i quali unificano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti". Le norme impugnate, introdotte in sede di conversione, violano l'indicato parametro costituzionale per difetto di omogeneità e, quindi, di nesso funzionale con le disposizioni del decreto-legge, così discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale sui limiti di emendabilità del provvedimento d'urgenza da parte della legge di conversione. L'art. 4 del decreto - l'unico fra le norme in esso contenute al quale potrebbero, in ipotesi, riferirsi le disposizioni impugnate - contiene norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l'interruzione dei programmi di recupero del tossicodipendente. Le disposizioni impugnate si riferiscono invece agli stupefacenti e non alla persona del tossicodipendente; esse, inoltre, sono norme a connotazione sostanziale perché dettano la disciplina dei reati in materia di stupefacenti. Si tratta, quindi, di fattispecie diverse per materia e finalità che denotano l'evidente estraneità delle disposizioni censurate rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge, come dimostra l'intervenuta modifica, in sede di conversione, del titolo originario del decreto. La disomogeneità è resa evidente anche dalla portata della riforma recata dalle disposizioni impugnate le quali introducono una innovazione sistematica della disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello sanzionatorio, che, coinvolgendo delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, secondo le ordinarie procedure di formazione della legge. In difetto del necessario legame logico-giuridico, richiesto dall'art. 77, secondo comma, Cost., i censurati artt. 4-bis e 4-vicies ter devono pertanto ritenersi adottati in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione. (Rimane assorbita l'ulteriore questione sollevata in via subordinata dal giudice a quo).

- Sul «nesso di interrelazione funzionale» tra decreto-legge e legge di conversione, quale presupposto della sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 22/2012 e ordinanza n. 34/2013.

- Nel senso che il requisito della omogeneità tra decreto-legge e legge di conversione si riferisce anche a provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, v. la citata sentenza n. 22/2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/12/2005  n. 272  art. 4  co. 

decreto-legge  30/12/2005  n. 272  art. 4  co. 

legge  21/02/2006  n. 49  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte