Sentenza 32/2014 (ECLI:IT:COST:2014:32)
Massima numero 37670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  12/02/2014;  Decisione del  12/02/2014
Deposito del 25/02/2014; Pubblicazione in G. U. 05/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37668  37669


Titolo
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Riforma del testo unico sugli stupefacenti e sul trattamento sanzionatorio dei reati ivi contenuti - Disposizioni introdotte in sede di conversione di un decreto legge contenente disposizioni per il recupero dei tossicodipendenti detenuti - Dichiarazione di illegittimità costituzionale per vizio procedurale - Riviviscenza delle norme mai validamente abrogate.

Testo

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), i quali unificano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti", tornano a ricevere applicazione l'art. 73 del medesimo d.P.R. e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente alle modifiche apportate con le disposizioni impugnate. Nella misura in cui non rispettano la funzione tipica della legge di conversione, facendo uso della speciale procedura per essa prevista al fine di perseguire scopi ulteriori rispetto alla conversione del provvedimento del Governo, le Camere agiscono, infatti, in una situazione di carenza di potere. In tali casi, l'atto affetto da vizio radicale nella sua formazione è inidoneo ad innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa, come nell'ipotesi di norme legislative emanate in difetto di delega. Inoltre, se non tornassero ad applicarsi le norme sanzionatorie contenute nel d.P.R. n. 309 del 1990, resterebbero non punite alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione (decisione quadro n. 2004/757/GAI del 2004), con conseguente violazione del diritto dell'Unione europea, vincolante in virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. Gli effetti in malam partem connessi al più grave trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le c.d. "droghe pesanti", che trova applicazione per effetto della riviviscenza della precedente disciplina, non precludono l'esame nel merito della questione, atteso che la decisione della Corte non fa altro che rimuovere gli ostacoli all'applicazione di una disciplina stabilita dal legislatore, senza configurare nuove norme penali. Quanto agli effetti sui singoli imputati, è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., che implica l'applicazione della norma penale più favorevole al reo.

- Sulla particolare connotazione della legge di conversione come legge avente natura «funzionalizzata e specializzata», v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 22/2012 e ordinanza n. 34/2013.

- Nel senso della inidoneità dell'atto «affetto da vizio radicale nella sua formazione» ad «innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa», v. le citate sentenze nn. 123/2011 e 361/2010.

- Sugli effetti della caducazione di norme legislative emanate in difetto di delega, nel senso dell'applicazione della normativa precedente come conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 5/2014 e 162/2012.

- Sul principio della riserva di legge in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), quale limite all'ammissibilità di questioni con effetti in malam partem, v. le citate sentenze nn. 148/1983 e 394/2006.

- Nel senso che il principio della riserva di legge di cui al secondo comma dell'art. 25 Cost. pone il divieto per la Corte di «configurare nuove norme penali», v. la citata sentenza n. 394/2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  09/10/1990  n. 309  art. 73  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte