Questione di legittimità costituzionale - Questione individuata solo per relationem - Omessa descrizione della fattispecie concreta - Omessa indicazione delle norme censurate e dei parametri - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale individuata solo per relationem all'istanza del pubblico ministero, peraltro neppure allegata, senza alcuna indicazione delle norme censurate e dei parametri che si assumono violati, della fattispecie concreta e dei motivi circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza. Una tale mancanza degli elementi essenziali dell'atto introduttivo del giudizio costituzionale, non sanabile per effetto del rinvio all'istanza di parte, ne determina l'inesistenza giuridica e, comunque, preclude l'esame del merito della questione, non potendo avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale questioni che siano non soltanto motivate, ma addirittura sollevate per relationem.
- Per il consolidato orientamento secondo cui non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 175/2013 e 234/2011; ordinanze nn. 239/2012 e 65/2012.