Elezioni - Norme della Regione Sardegna - Accesso alle cariche elettive - Previsione che il Presidente della Regione che si sia dimesso dalla carica determinando la cessazione anticipata della legislatura non può in ogni caso essere nuovamente candidato al successivo turno elettorale regionale - Ricorso del Governo - Ius superveniens che abroga la norma censurata, medio tempore inapplicata - Rinuncia al ricorso in assenza di controparte costituita - Estinzione del processo.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. ed al principio di ragionevolezza - dell'art. 22, comma 3, della delibera legislativa statutaria della Regione autonoma Sardegna 25 giugno 2013, il quale, nel regolare il sistema elettorale del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, stabilisce che, qualora debbano svolgersi le elezioni senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto con la stessa legge statutaria, «Il Presidente della Regione che si sia dimesso dalla carica determinando la cessazione anticipata della legislatura non può in ogni caso essere nuovamente candidato al successivo turno elettorale regionale». Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso (determinata dalla circostanza che l'art. 1 della sopravvenuta delibera legislativa statutaria del 28 agosto 2013 ha abrogato la norma censurata, la quale non ha mai avuto concreta applicazione) comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.