Sentenza 35/2014 (ECLI:IT:COST:2014:35)
Massima numero 37673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
26/02/2014; Decisione del
26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Titolo
Regioni in genere - Norme della Regione Calabria - Modifiche allo Statuto - Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Carenza assoluta di motivazione in merito alla violazione del parametro invocato - Inammissibilità della questione.
Regioni in genere - Norme della Regione Calabria - Modifiche allo Statuto - Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Carenza assoluta di motivazione in merito alla violazione del parametro invocato - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile, per carenza assoluta di motivazione, la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 "Statuto della Regione Calabria"», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, censurata con riferimento all'art. 127 Cost., non avendo il Presidente del Consiglio dei ministri svolto alcuna argomentazione in merito alla violazione del predetto parametro costituzionale.
E' inammissibile, per carenza assoluta di motivazione, la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 "Statuto della Regione Calabria"», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, censurata con riferimento all'art. 127 Cost., non avendo il Presidente del Consiglio dei ministri svolto alcuna argomentazione in merito alla violazione del predetto parametro costituzionale.
- V. le citate sentenze n. 255/2013 e n. 46/2013.
Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa statutaria regione Calabria
09/10/2012
n. 230
art.
co.
delibera legislativa statutaria regione Calabria
18/03/2013
n. 279
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte