Regioni in genere - Norme della Regione Calabria - Modifiche allo Statuto - Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale da "50" a "40" - Contrasto con la norma statale, espressiva di principio fondamentale, secondo cui il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, è uguale o inferiore a 30, per le regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Necessità di sostituire nel testo della disposizione impugnata il numero «40», con il numero «30» - Illegittimità costituzionale parziale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria - concernente la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale - approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30». La disciplina censurata contrasta con l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011, il quale stabilisce che, per le Regioni la cui popolazione sia inferiore a due milioni di abitanti, il numero di consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, non deve essere superiore a trenta. La norma statale detta un principio di coordinamento della finanza pubblica e pone precetti di portata generale per il contenimento della spesa. In coerenza con il principio di eguaglianza, essa stabilisce criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati. In particolare, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. Secondo le rilevazioni ISTAT la popolazione della Regione Calabria nel periodo 2010-2013 è stata inferiore a due milioni di abitanti e pertanto il numero dei consiglieri non può essere superiore a trenta.
- Sulla qualificazione l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011, come principio di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 198/2012; ordinanze nn. 258/2013 e 31/2013.- Sull'applicazione del criterio di proporzione tra elettori, eletti e nominati per la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali quale garanzia del principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati, v. la citata sentenza n. 198/2012.