Sentenza 35/2014 (ECLI:IT:COST:2014:35)
Massima numero 37675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37673  37674


Titolo
Regioni in genere - Norme della Regione Calabria - Modifiche allo Statuto - Riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale - Previsione che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente - Contrasto con la norma statale, espressiva di principio fondamentale, secondo cui il numero massimo degli assessori regionali è pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Necessità di sostituire nel testo della disposizione impugnata la locuzione «un numero di Assessori non superiore a otto» con la locuzione «un numero di Assessori non superiore a sei» - Illegittimità costituzionale parziale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria - concernente la riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale, approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei». La disciplina censurata contrasta con l'art. 14, comma 1, lett. b), del d.l. n. 138 del 2011 - il quale stabilisce che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale. La norma statale detta un principio di coordinamento della finanza pubblica e pone precetti di portata generale per il contenimento della spesa. In coerenza con il principio di eguaglianza, essa stabilisce criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati. In particolare, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. Inoltre, il principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati), sia perché, in base all'art. 123 Cost., "forma di governo" e "principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" debbono essere in armonia con la Costituzione, sia perché l'art. 51 Cost. subordina al rispetto delle "condizioni di eguaglianza" l'accesso non solo alle cariche elettive, ma anche agli uffici pubblici (non elettivi). Essendo il numero dei consiglieri della Regione Calabria (stabilito sulla base delle rilevazioni ISTAT sulla popolazione regionale nel periodo 2010-2013) non superiore a trenta, ne consegue che il numero degli assessori debba essere non superiore a sei.

- Sulla qualificazione l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011, come principio di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 198/2012; ordinanze nn. 258/2013 e 31/2013.

- Sull'applicazione del criterio di proporzione tra elettori, eletti e nominati per la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali quale garanzia del principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati, v. la citata sentenza n. 198/2012.

- Sull'inerenza del principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non solo al rapporto tra elettori ed eletti, ma anche a quello tra elettori e assessori, v. la citata sentenza n. 198/2012.



Atti oggetto del giudizio

delibera legislativa statutaria regione Calabria  09/10/2012  n. 230  art.   co. 

delibera legislativa statutaria regione Calabria  18/03/2013  n. 279  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  13/08/2011  n. 138  art. 14    co. 1  lett. b)

legge  14/09/2011  n. 148  art.