Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Disposizioni per la razionalizzazione e la riduzione della spesa degli enti territoriali - Definizione, con decreto governativo, d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dei parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali - Ricorso della Regione Piemonte - Censura di parametri che non attengono al riparto delle competenze legislative non sostenuta da motivazione in ordine alla ridondanza delle lamentate violazioni sul riparto di competenze - Omessa indicazione delle materie di competenza concorrente o residuale asseritamente violate - Omessa dimostrazione che la riduzione delle risorse non consente l'adempimento dei compiti istituzionali - Carenza di adeguata motivazione e genericità delle doglianze - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 - impugnato dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 5, 97, 117, secondo comma, lett. p), quarto, sesto comma, 118 e 119, Cost. - il quale prevede la definizione, con decreto governativo, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dei parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali. Infatti, con riferimento alla violazione degli artt. 5 e 97 Cost., la ricorrente non ha motivato in ordine alla ridondanza delle lamentate violazioni sul riparto di competenze, in quanto le censure su tali punti sono formulate in termini del tutto generici ed assertivi. Con riferimento alla violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. p), quarto e sesto comma, 118 e 119, Cost., la Regione si è limitata alla mera indicazione dei parametri, senza motivare. La censura riferita al principio di leale collaborazione è generica e fondata su un argomento smentito dal dato letterale della norma. La censura relativa all'adozione del criterio prioritario del rapporto tra dipendenti e popolazione residente per determinare le dotazioni organiche degli enti locali è formulata in termini assiomatici e non chiarisce il nesso tra l'assunto di partenza e i parametri.
- Sulla legittimazione delle Regioni nei giudizi in via principale ad evocare parametri diversi da quelli relativi al riparto di competenze, vedi la citata sentenza n. 205/2013.