Processo amministrativo - Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi - Previsione che "nelle Regioni già commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2012 ed i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, non producono effetti sino al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale" - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6-bis del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 - impugnato in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 41, 77, secondo comma, 111, secondo comma, Cost. - che stabilisce alcune limitazioni, con riguardo alle Regioni già commissariate in quanto sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari, per le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere, e per i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie. Infatti, avendo la Corte costituzionale già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nel testo risultante dal d.l. n. 158 del 2012, la questione è divenuta priva di oggetto.
- Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sia nel testo risultante dal d.l. n. 98 del 2011, sia nel testo risultante dal d.l. n. 158 del 2012, v. la citata sentenza n. 186/2013.