Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37681  37682  37683  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37704  37705  37706  37707  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
BILANCIO E CONTABILITA' PUBBLICA - DECRETO LEGGE N. 174 DEL 2012 IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI - CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE REGIONI, SUI GRUPPI CONSILIARI DEI CONSIGLI REGIONALI E SUGLI ENTI LOCALI; STRUMENTI DI CONTROLLO DELLA GESTIONE FINALIZZATI ALL'APPLICAZIONE DELLA REVISIONE DELLA SPESA PRESSO GLI ENTI LOCALI; MODALITA' DI ADEGUAMENTO DEGLI ORDINAMENTI DEGLI ENTI AD AUTONOMIA DIFFERENZIATA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - DISPOSIZIONI ADOTTATE NELL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONCORRENTE DELLO STATO IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI E COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, OPPONIBILI ANCHE ALLE AUTONOMIE SPECIALI, STRUMENTALI A GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'UNIONE EUROPEA E DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO - DISTINZIONE TRA I CONTROLLI ISTITUITI DALLE AUTONOMIE ED I CONTROLLI ATTRIBUITI ALLA CORTE DEI CONTI PER ASSICURARE, IN COERENZA CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, L'EQUILIBRIO DEI BILANCI E LA SOSTENIBILITA' DEL DEBITO PUBBLICO - LEGITTIMA COMPRESSIONE DEGLI SPAZI DI AUTONOMIA REGIONALE E PROVINCIALE IN CONSEGUENZA DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO STATALE DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

Testo

Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213) contiene, tra le altre, disposizioni riguardanti il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, i controlli sui gruppi consiliari dei consigli regionali, le modalità di adeguamento degli ordinamenti degli enti ad autonomia differenziata, i controlli esterni sugli enti locali, i controlli sulla gestione economico-finanziaria finalizzati all'applicazione della revisione della spesa pubblica degli enti locali e la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. Le disposizioni impugnate dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e dalla Provincia autonoma di Trento (artt. 1, commi da 1 a 12 e 16, 3, comma 1, lett. e), 6 e 11-bis) sono ascrivibili all'ambito materiale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta al legislatore statale porre i principi fondamentali di riferimento. La disciplina dei controlli sugli enti territoriali ha assunto maggior rilievo a seguito dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tra cui, in particolare, l'obbligo imposto agli Stati membri di rispettare un determinato equilibrio complessivo del bilancio nazionale. A tali vincoli si riconnette la normativa nazionale sul patto di stabilità interno, il quale coinvolge Regioni ed enti locali nella realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica scaturenti dai richiamati vincoli europei, diversamente modulati negli anni in forza di disposizioni legislative, costantemente qualificate come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. Il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai predetti principi di coordinamento, dall'art. 117, primo comma, Cost. e dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., impone al complesso delle pubbliche amministrazioni di assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Da ciò consegue la differenza tra i controlli di regolarità e legittimità contabile attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio e i controlli istituiti dalle autonomie speciali sulla contabilità degli enti insistenti sul loro territorio e, più in generale, sulla finanza pubblica di interesse regionale. Mentre questi ultimi sono resi nell'interesse della Regione e delle Province autonome, quelli affidati alla Corte dei conti sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale alle esigenze di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, essi possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio, che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti. Detti controlli si risolvono in un esito alternativo, nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del patto di stabilità e del principio di equilibrio. Cionondimeno, essi non impingono nella discrezionalità propria della particolare autonomia degli enti territoriali, né si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dalle pertinenti norme statutarie e di attuazione, poiché, venendo in rilievo il diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica, sono dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali, a prevenire squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. Inoltre, tutte le tipologie dei controlli sugli enti territoriali definite dal legislatore statale devono avere comunque natura collaborativa, ancorché quest'ultimo sia libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché esso abbia fondamento costituzionale. I principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, tenuto conto della necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Dinanzi ad un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, e cioè nell'ambito di una materia di tipo concorrente, è naturale che da esso derivi una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della loro stessa autonomia di spesa.

- Sull'ascrivibilità delle norme censurate all'ambito materiale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, nel quale spetta al legislatore statale porre i principi fondamentali di riferimento, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 60/2013, 229/2011, 179/2007, 267/2006 e 29/1995.

- Sulla qualificazione delle disposizioni legislative sul patto di stabilità interno, che hanno modulato nel tempo gli obiettivi di finanza pubblica scaturenti dai vincoli europei, come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 267/2006.

- Nel senso che il rispetto dei vincoli europei discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dagli artt. 117, primo comma, Cost. e 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, v. la citata sentenza n. 60/2013.

- In relazione ai controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, strumentali al rispetto degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio, v. le citate sentenze nn. 266/2013, 60/2013 e 179/2007.

- Sui caratteri di neutralità e di indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti, v. la citata sentenza n. 226/1976.

- Nel senso che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica sono funzionali ad assicurare il rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica e a prevenire squilibri di bilancio, v. le citate sentenze nn. 104/2013, 79/2013, 60/2013, 51/2013, 28/2013 e 78/2011.

- Sull'applicabilità anche agli enti ad autonomia differenziata dei principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 229/2011, 120/2008 e 169/2007.

- Sulla necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), ancor più avvertita dopo che l'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, nel comma premesso all'art. 97 Cost., ha richiamato il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, v. la citata sentenza n. 60/2013.

- Per l'affermazione che da un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni deriva naturalmente una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possano esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante, v., ex multis, le citate sentenze nn. 159/2008, 169/2007, 162/2007, 353/2004 e 36/2004.

- Sull'esigenza che tutte le tipologie dei controlli sugli enti territoriali disciplinati dal legislatore statale abbiano comunque natura collaborativa, ancorché quest'ultimo sia libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché abbia un fondamento costituzionale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 179/2007, 267/2006 e 29/1995.

- Per l'affermazione che i controlli attribuiti dal legislatore statale alla Corte dei conti non si sovrappongono alle funzioni e ai compiti riservati alle autonomie speciali dalle pertinenti norme statutarie e di attuazione, poiché sono dichiaratamente finalizzati ad assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali, a prevenire squilibri di bilancio e a garantire il rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost., v., tra le tante, le citate sentenze nn. 60/2013 e 179/2007.

- Sulla distinzione tra il controllo interno sulla gestione amministrativa ed i controlli attribuiti alla Corte dei conti, avuto riguardo ai parametri (artt. 81, 100, 119 e 120 Cost.) ed allo scopo (la tutela degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica) propri di questi ultimi, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 29/1995.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte