Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Invasione di terreni o edifici - Occupazione di edifici in stato di abbandono - Esclusione della rilevanza penale per le condotte realizzate per esigenze abitative - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi posti a presidio della dignità della persona e della solidarietà sociale, di ragionevolezza, della funzione sociale della proprietà e della tutela del risparmio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210034).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 Cost., dell’art. 633 cod. pen., nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni. La disposizione censurata, la cui ratio si rinviene nell’esigenza di punire lo spoglio funzionale che comprime le facoltà di godimento e destinazione del bene spettanti a chi sia ad esso collegato da una relazione di attribuzione tutelata dall’ordinamento giuridico, non appare irragionevole né lesiva del principio di offensività o dell’art. 42 Cost., non discendendo dallo stato di abbandono di un edificio un automatico effetto estintivo dello ius excludendi alios riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene; né, pertanto, della pretesa punitiva rivolta alla tutela di quel diritto. Nemmeno l’art. 47 Cost. rende legittima l’occupazione di un edificio altrui da parte di chiunque intenda destinarlo a proprio alloggio.