Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Generale clausola di salvaguardia per gli enti ad autonomia speciale, secondo cui "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione" - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita inidoneità della clausola a salvaguardare effettivamente la particolare autonomia delle Regioni ricorrenti - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Esclusione che la disposizione censurata imponga di attuare disposizioni in contrasto con gli statuti speciali e relative norme di attuazione - Non fondatezza della questione.
Non é fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-bis del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - in riferimento agli artt. 3, 116, 117, 118 e 119 Cost., al principio di ragionevolezza, agli artt. 4, numeri 1) e 1-bis), 12, 13, 19, 41 e 65 dello statuto friulano e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 33, 34, 35, 46, 50 e 54 dello statuto sardo - in quanto, omettendo di richiamare, oltre alle forme, i limiti imposti dalle fonti di autonomia all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge da parte degli enti ad autonomia differenziata, nonché prescrivendo che questi ultimi attuino le disposizioni anziché i principi del medesimo decreto, o tralasciando di prevedere espressamente la salvezza degli ambiti di competenza delle Regioni a statuto speciale, disporrebbe che l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge debba avvenire anche nel caso in cui le stesse contrastino con gli statuti delle ricorrenti o con le relative norme di attuazione, con la conseguente inidoneità della censurata clausola di salvaguardia a tutelare effettivamente le autonomie speciali. Invero, la norma de qua stabilisce l'inapplicabilità delle disposizioni del decreto-legge agli enti ad autonomia speciale, fatta eccezione per i soli casi in cui singole disposizioni statuiscano espressamente in senso contrario. Tale interpretazione, col sancire la piena idoneità dell'art. 11-bis a garantire le prerogative degli enti ad autonomia differenziata, esclude che esso imponga alle ricorrenti di attuare disposizioni che contrastino con i loro statuti o con le relative norme di attuazione.
- Sull'interpretazione dell'impugnato art. 11-bis del d.l. n. 174 del 2012, v. la citata sentenza n. 219/2013.