Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37683  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37704  37705  37706  37707  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" - Ricorso della Provincia di Trento - Mancata impugnazione delle altre disposizioni contenute nell'art.1, alle quali il censurato comma 16 impone che la Provincia si adegui - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213) - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento alle proprie prerogative costituzionali ed ai principi relativi alla disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti ad autonomia differenziata - il quale prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del citato art. 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. Infatti, una norma che, come quella impugnata, impone a un ente di adeguare il proprio ordinamento ad altre disposizioni può essere lesiva delle attribuzioni di quell'ente non di per sé, ma soltanto in quanto lo siano le altre disposizioni alle quali esso si deve adeguare. La ricorrente non poteva perciò limitarsi a impugnare il solo comma 16 dell'art. 1, ma avrebbe dovuto impugnarlo unitamente agli altri commi dello stesso articolo ai quali il comma 16 le imponeva di adeguarsi.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 16

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte