Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Ricorso della Regione Sardegna - Ritenuta istituzione di "un nuovo controllo preventivo e successivo di legittimità sul bilancio" suscettibile di portare a "gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio" -Asserita lesione dell'autonomia finanziaria - Censura generica che investe in modo indifferenziato disposizioni che prevedono controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, eterogenei quanto all'oggetto, al parametro e all'esito, senza specificazione dei termini nei quali ciascuno di essi ha singolarmente violato i parametri invocati - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 119 Cost., 7 e 8 dello statuto sardo, in quanto, nel prevedere il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria regionale, avrebbe istituito un nuovo controllo preventivo e successivo di legittimità sul bilancio, suscettibile di pregiudicare l'effettiva autonomia delle scelte della Regione. La ricorrente ha infatti genericamente censurato i predetti commi senza specificare né quali di essi abbiano istituito i contestati controlli cui possono conseguire le lamentate gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio, né come ciascuno dei tali commi impugnati contrasti con i parametri statutari e costituzionali invocati.
- Sull'inammissibilità di questioni prospettate con riguardo a norme di contenuto eterogeneo in carenza di ogni collegamento fra le argomentazioni svolte nel ricorso e le singole disposizioni impugnate, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 249/2009.