Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37704  37705  37706  37707  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Ricorso della Regione Sardegna - Ritenuta istituzione di "un nuovo controllo preventivo e successivo di legittimità sul bilancio" suscettibile di portare a "gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio" -Asserita lesione dell'autonomia finanziaria - Censura generica che investe in modo indifferenziato disposizioni che prevedono controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni, eterogenei quanto all'oggetto, al parametro e all'esito, senza specificazione dei termini nei quali ciascuno di essi ha singolarmente violato i parametri invocati - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 119 Cost., 7 e 8 dello statuto sardo, in quanto, nel prevedere il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria regionale, avrebbe istituito un nuovo controllo preventivo e successivo di legittimità sul bilancio, suscettibile di pregiudicare l'effettiva autonomia delle scelte della Regione. La ricorrente ha infatti genericamente censurato i predetti commi senza specificare né quali di essi abbiano istituito i contestati controlli cui possono conseguire le lamentate gravi conseguenze di contenuto sostanzialmente sanzionatorio, né come ciascuno dei tali commi impugnati contrasti con i parametri statutari e costituzionali invocati.

- Sull'inammissibilità di questioni prospettate con riguardo a norme di contenuto eterogeneo in carenza di ogni collegamento fra le argomentazioni svolte nel ricorso e le singole disposizioni impugnate, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 249/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 1

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 2

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 3

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 4

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 5

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 6

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 7

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 8

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte