Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37683  37684  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37704  37705  37706  37707  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita introduzione unilaterale da parte dello Stato di nuove forme di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Regione, senza il ricorso alle procedure di modificazione dello statuto o di adozione delle norme di attuazione - Insussistenza - Riconoscimento alle norme impugnate della natura di principio fondamentale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale - Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 119 Cost., 54 e 56 dello statuto sardo, in combinato disposto con gli artt. 10 del d.P.R. n. 902 del 1978 e 116 Cost., in quanto, nel rafforzare le attribuzioni della Corte dei conti, avrebbe introdotto unilateralmente nuove forme di controllo sulla gestione finanziaria della Regione, senza il ricorso alle procedure di modificazione dello statuto o di adozione delle norme di attuazione. Le censurate disposizioni, che perseguono la duplice finalità del rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, si collocano nell'ambito materiale di legislazione concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, opponibili anche agli enti ad autonomia differenziata, la cui finanza è parte della finanza pubblica allargata. Le attribuzioni della Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, del resto, trovano fondamento, oltre che nell'art. 100, secondo comma, Cost. (il cui riferimento al controllo sulla gestione del bilancio dello Stato deve oggi intendersi esteso al controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata), nella tutela dei principi del buon andamento dell'amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), della responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28 Cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e del coordinamento della finanza delle Regioni con quella dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119 Cost.), cioè di principi che sono anch'essi riferiti a tutti gli enti che fanno parte della finanza pubblica allargata. Ciò conferma che dette attribuzioni debbono imporsi, in modo uniforme - naturalmente nei termini propri di una normativa di principio − nell'intero territorio nazionale, senza che esse possano incontrare i limiti peculiari dell'autonomia speciale. Pertanto, lo Stato, nell'esercizio della propria competenza a dettare i principi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Peraltro, nella specie, non si ravvisa alcun contrasto con la normativa statutaria o di attuazione degli statuti.

- Sull'opponibilità dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica anche agli enti ad autonomia differenziata, ricompresi nell'ambito della finanza pubblica allargata, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 219/2013, 60/2013, 198/2012 e 179/2007.

- Sull'esigenza costituzionale che le attribuzioni della Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione finanziaria delle pubbliche amministrazioni si impongano in modo uniforme nell'intero territorio nazionale, senza che possano incontrare i limiti peculiari dell'autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 219/2013 e 198/2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 1

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 2

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 3

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 4

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 5

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 6

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 7

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 8

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 119

statuto regione Sardegna  art. 54

statuto regione Sardegna  art. 56

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  16/01/1978  n. 21  art. 10