Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37683  37684  37685  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37704  37705  37706  37707  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Istituzione della relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale, nel quale sarebbero esaustivamente indicati i controlli attribuiti alla Corte dei conti nell'ordinamento della Regione - Insussistenza - Strumento che ha fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa, funzionale a prevenire squilibri di bilancio - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 116 Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, nonché all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 - dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale introduce la relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. L'istituto disciplinato dalla norma impugnata trova fondamento costituzionale e, ancorché obbligatoriamente previsto, riveste natura collaborativa, risultando funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative, e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio.

- Sulla libertà del legislatore di assegnare alla Corte dei conti, anche in relazione agli enti ad autonomia differenziata, qualsiasi altra forma di controllo, purché avente fondamento costituzionale e natura collaborativa, stante la posizione di indipendenza e neutralità del giudice contabile al servizio dello Stato-ordinamento, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 29/1995.

- Sulla possibilità che i controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni stimolino l'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative e prevengano squilibri di bilancio, v. le citate sentenze nn. 250/2013, 70/2012, 179/2007 e 29/1995.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 2

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 65

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  25/11/1975  n. 902  art. 33