Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
26/02/2014; Decisione del
26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Istituzione della relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale, nel quale sarebbero esaustivamente indicati i controlli attribuiti alla Corte dei conti nell'ordinamento della Regione - Insussistenza - Strumento che ha fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa, funzionale a prevenire squilibri di bilancio - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Istituzione della relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale, nel quale sarebbero esaustivamente indicati i controlli attribuiti alla Corte dei conti nell'ordinamento della Regione - Insussistenza - Strumento che ha fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa, funzionale a prevenire squilibri di bilancio - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 116 Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, nonché all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 - dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale introduce la relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. L'istituto disciplinato dalla norma impugnata trova fondamento costituzionale e, ancorché obbligatoriamente previsto, riveste natura collaborativa, risultando funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative, e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 116 Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, nonché all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 - dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale introduce la relazione semestrale della sezione regionale della Corte dei conti ai consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. L'istituto disciplinato dalla norma impugnata trova fondamento costituzionale e, ancorché obbligatoriamente previsto, riveste natura collaborativa, risultando funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative, e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio.
- Sulla libertà del legislatore di assegnare alla Corte dei conti, anche in relazione agli enti ad autonomia differenziata, qualsiasi altra forma di controllo, purché avente fondamento costituzionale e natura collaborativa, stante la posizione di indipendenza e neutralità del giudice contabile al servizio dello Stato-ordinamento, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006 e 29/1995.
- Sulla possibilità che i controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni stimolino l'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative e prevengano squilibri di bilancio, v. le citate sentenze nn. 250/2013, 70/2012, 179/2007 e 29/1995.Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/10/2012
n. 174
art. 1
co. 2
legge
07/12/2012
n. 213
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art.
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 65
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975
n. 902
art. 33