Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
26/02/2014; Decisione del
26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Istituzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale - Obbligo di tener conto, ai fini della verifica predetta, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita invasione della competenza della Corte costituzionale quale unico organo titolare del sindacato di costituzionalità delle leggi regionali - Insussistenza - Controllo collaborativo finalizzato alla mera segnalazione di disfunzioni - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Istituzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale - Obbligo di tener conto, ai fini della verifica predetta, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita invasione della competenza della Corte costituzionale quale unico organo titolare del sindacato di costituzionalità delle leggi regionali - Insussistenza - Controllo collaborativo finalizzato alla mera segnalazione di disfunzioni - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 127 e 134 Cost. - dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), i quali, rispettivamente, introducono una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), ed impongono che i predetti rendiconti tengano altresì in considerazione le partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati definitivi della gestione degli enti del SSN. Un dubbio in ordine alla sussistenza delle denunciate violazioni potrebbe insorgere solo laddove il sindacato sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni assegnato alla Corte dei conti fosse suscettibile di produrre effetti giuridici impeditivi dell'efficacia di tali leggi, così come è proprio del controllo di costituzionalità delle leggi regionali introdotto dal ricorso del Governo. Tuttavia, le censurate disposizioni, in sé considerate, prevedono un esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni che, avendo come esito la mera segnalazione delle disfunzioni eventualmente rilevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, non è in grado di incidere sull'efficacia delle leggi regionali con le quali detti bilanci e rendiconti sono approvati. Pertanto, gli impugnati commi 3 e 4, in quanto tali, non introducono un sindacato di legittimità delle leggi di approvazione dei bilanci regionali idoneo ad alterare il regime del controllo di costituzionalità delle leggi regionali definito dagli artt. 127 e 134 Cost. e le competenze della Corte costituzionale.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 127 e 134 Cost. - dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), i quali, rispettivamente, introducono una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), ed impongono che i predetti rendiconti tengano altresì in considerazione le partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati definitivi della gestione degli enti del SSN. Un dubbio in ordine alla sussistenza delle denunciate violazioni potrebbe insorgere solo laddove il sindacato sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni assegnato alla Corte dei conti fosse suscettibile di produrre effetti giuridici impeditivi dell'efficacia di tali leggi, così come è proprio del controllo di costituzionalità delle leggi regionali introdotto dal ricorso del Governo. Tuttavia, le censurate disposizioni, in sé considerate, prevedono un esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni che, avendo come esito la mera segnalazione delle disfunzioni eventualmente rilevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, non è in grado di incidere sull'efficacia delle leggi regionali con le quali detti bilanci e rendiconti sono approvati. Pertanto, gli impugnati commi 3 e 4, in quanto tali, non introducono un sindacato di legittimità delle leggi di approvazione dei bilanci regionali idoneo ad alterare il regime del controllo di costituzionalità delle leggi regionali definito dagli artt. 127 e 134 Cost. e le competenze della Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/10/2012
n. 174
art. 1
co. 3
decreto-legge
10/10/2012
n. 174
art. 1
co. 4
legge
07/12/2012
n. 213
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte