Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi delle Regioni - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Violazione della potestà legislativa regionale - Introduzione di un sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, cui è affidato in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Dichiarazione effettuata in relazione a parametro costituzionale - Efficacia nei confronti di tutte le Regioni, a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e di Bolzano - Assorbimento di ulteriori questioni.
E' costituzionalmente illegittimo, per lesione dei parametri costituzionali e statutari posti a garanzia della potestà legislativa regionale, l'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. Il predetto comma disciplina gli interventi che gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti, ivi comprese le Regioni, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, cioè, nella specie, l'obbligo di modificare la legge di approvazione del bilancio o del rendiconto mediante i necessari provvedimenti, anch'essi legislativi. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ciò che equivale, nella sostanza, all'attribuzione, a tali omissioni e verifica negativa, di un vero e proprio effetto impeditivo dell'efficacia della legge regionale in base alla quale dovevano essere realizzati i programmi di spesa la cui attuazione è interdetta. La disposizione impugnata conferisce, dunque, alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo l'effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall'altro, di inibire l'efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo. Tali effetti non possono, tuttavia, essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della magistratura contabile trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale). La Corte dei conti, d'altro canto, è organo che − come, in generale, la giurisdizione e l'amministrazione − è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo possa avere l'effetto di inibire l'efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea all'ordinamento costituzionale e lesiva della potestà legislativa regionale. Inoltre, il controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sulle leggi regionali con le quali sono approvati i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni è diretto alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Tale controllo ha, dunque, come parametro, almeno in parte, norme costituzionali, quali gli artt. 119, sesto comma, e 81 Cost., che costituisce la garanzia costituzionale dei menzionati equilibri economico-finanziari. Il giudizio in esame si configura quindi, almeno per la parte in cui si svolge alla stregua di norme costituzionali, come un sindacato di legittimità costituzionale delle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, al quale l'impugnato comma 7 riconnette la possibile inibizione dell'efficacia di dette leggi. Tale disposizione ha così introdotto una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, alla quale l'art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione (anche regionale) attraverso pronunce idonee a determinare la cessazione dell'efficacia giuridica delle leggi dichiarate illegittime. La dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata, essendo fondata anche sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia per tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite).
- Sul principio di unicità della giurisdizione costituzionale, che non tollera deroghe o attenuazioni di alcun genere, v. le citate sentenze nn. 6/1970, 31/1961, 21/1959 e 38/1957.