Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
26/02/2014; Decisione del
26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita preclusione per lo Stato di prevedere controlli diversi da quelli definiti dalla vigente normativa di attuazione statutaria - Insussistenza - Disciplina costituente principio fondamentale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale - Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita preclusione per lo Stato di prevedere controlli diversi da quelli definiti dalla vigente normativa di attuazione statutaria - Insussistenza - Disciplina costituente principio fondamentale nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", valevole nell'intero territorio nazionale - Competenza dello Stato a prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali - Non fondatezza della questione.
Testo
Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 116 e 117, terzo comma, Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano ed all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma censurato disciplina gli interventi che i predetti enti, assoggettati al controllo della Corte dei conti, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Invero, lo Stato, nell'esercizio della propria competenza a dettare i principi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» e al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, salvo che esse contrastino, in modo puntuale, con le fonti di autonomia. Tale contrasto è, nella specie, insussistente, poiché il controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti del SSN si colloca su un piano palesemente distinto rispetto sia al controllo sulla gestione in senso stretto sia al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.
Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 116 e 117, terzo comma, Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano ed all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma censurato disciplina gli interventi che i predetti enti, assoggettati al controllo della Corte dei conti, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Invero, lo Stato, nell'esercizio della propria competenza a dettare i principi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica» e al fine di realizzare interessi costituzionalmente protetti, ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, salvo che esse contrastino, in modo puntuale, con le fonti di autonomia. Tale contrasto è, nella specie, insussistente, poiché il controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti del SSN si colloca su un piano palesemente distinto rispetto sia al controllo sulla gestione in senso stretto sia al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
10/10/2012
n. 174
art. 1
co. 7
legge
07/12/2012
n. 213
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art.
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 65
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975
n. 902
art. 33