Sentenza 28/2024 (ECLI:IT:COST:2024:28)
Massima numero 46018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  06/02/2024;  Decisione del  06/02/2024
Deposito del 27/02/2024; Pubblicazione in G. U. 28/02/2024
Massime associate alla pronuncia:  46017  46019  46020


Titolo
Proprietà – In genere – Funzione sociale – Doveri del proprietario – Solidarietà economica e sociale – Proprietà in stato di abbandono – Possibilità di occupazione a fini abitativi – Esclusione. (Classif. 206001).

Testo

La funzione sociale del diritto di proprietà è posta in stretta relazione all’art. 2 Cost., per il dovere del proprietario di partecipare alla soddisfazione di interessi generali e all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Ciò però non significa che la proprietà, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia limitarne la fruizione: l’esercizio del diritto di abitazione, in questo senso, non comporta come mezzo indispensabile l’occupazione dell’edificio altrui. (Precedenti: S. 220/1975 - mass. 8033).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte