Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti - Tono costituzionale - Ammissibilità del confitto promosso dalle regioni - Condizioni - Lamentata lesione di una competenza legislativa o regolamentare, e non di una qualsiasi violazione di principi costituzionali, causata da un atto o da un comportamento dotati di rilevanza esterna e idonei a esprimere in modo inequivoco il preteso esercizio lesivo delle attribuzioni costituzionali della ricorrente - Necessità che sussista il tono costituzionale del conflitto. (Classif. 115004).
Le regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, ex art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando lamentino non una qualsiasi violazione di principi costituzionali, bensì la lesione di una propria competenza legislativa o regolamentare. Tale effetto può discendere sia da un atto sia da un comportamento – purché dotati di efficacia e di rilevanza esterna – che siano vòlti a esprimere, in modo chiaro e inequivoco, la pretesa di esercitare una particolare competenza, lesiva della sfera di attribuzione costituzionale del ricorrente. (Precedenti: S. 173/2023 - mass. 45865; S. 90/2022 - mass. 44699; S. 22/2020 - mass. 41464; S. 259/2019 - mass. 42879; S. 122/2013; S. 332/2011; S. 382/2006 - mass. 30780; S. 211/1994 - mass. 20547; S. 245/1996 - mass. 22728; S. 174/1996 - mass. 22721).
Per ritenere sussistente il tono costituzionale dei conflitti di attribuzione tra enti, è sufficiente la prospettazione, da parte della regione ricorrente, che siano state lese le sue competenze costituzionali: basta, infatti, simile doglianza a far emergere l’interesse a ricorrere, qualificato dalla finalità di ripristinare l’integrità della sfera di attribuzioni costituzionali, che si assumono menomate (Precedenti: S. 164/2021 - mass. 44164; S. 259/2019 - mass. 42879).