Amministrazione pubblica – Spoils system – Modalità – Sostituzione o mancata riconferma entro un ridotto periodo temporale dall’insediamento dell’organo politico – Ambito di applicazione – Dirigenti non apicali – Divieto, stante il vulnus alla continuità dell’azione amministrativa, la sottrazione delle garanzie del giusto procedimento e lo svincolo dai risultati raggiunti – Discrezionalità nella scelta del dirigente – Suo esercizio anche nella decisione relativa all’interruzione del rapporto di lavoro instaurato – Esclusione, in ragione delle connesse esigenze sia dell’amministrazione sia dell’interessato (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione della Regione autonoma Sardegna che prevede che il direttore generale delle aziende sanitarie, entro 60 giorni dal suo insediamento, possa confermare o sostituire i direttori amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari). (Classif. 011010).
I meccanismi di decadenza automatica includono anche quelli che si manifestano nel senso della cessazione del rapporto in caso di mancata conferma sulla base di una determinazione discrezionale ed entro un ridotto periodo temporale dall’insediamento dell’organo politico. (Precedente: S. 224/2010 - mass. 34769)
I meccanismi di decadenza automatica riferiti a figure dirigenziali non apicali si pongono in contrasto con l’art. 97 Cost. sotto il duplice profilo dell’imparzialità e del buon andamento in quanto pregiudicano la continuità dell’azione amministrativa, introducendovi un elemento di parzialità, sottraggono al soggetto dichiarato decaduto dall’incarico le garanzie del giusto procedimento e svincolano la rimozione del dirigente dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti. (Precedenti: S. 26/2023 - mass. 45335; S. 228/2011 - mass. 35774; S. 224/2010 - mass. 34769; S. 81/2010 - mass. 34405; S. 161/2008 - mass. 32458; S. 104/2007 - mass. 31169, 31174; S. 233/2006 - mass. 30497)
La scelta fiduciaria del dirigente (nel caso di specie: direttore amministrativo) non implica che l’interruzione del rapporto di lavoro possa avvenire con il medesimo margine di apprezzamento discrezionale; instauratosi il rapporto di lavoro, con la predeterminazione contrattuale della sua durata, vengono, infatti, in rilievo altri profili connessi sia alle esigenze dell’amministrazione (nel caso di specie: ospedaliera) di veder espletate con continuità le funzioni dirigenziali assegnate sia alla tutela giudiziaria, costituzionalmente protetta, delle situazioni soggettive dell’interessato inerenti alla carica. (Precedente: S. 224/2010 - mass. 34769)
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione dell’art. 97 Cost., sotto il duplice profilo dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, l’art. 6, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2025, nella parte in cui – sostituendo il comma 1 dell’art 13 della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, – prevede che il nuovo direttore generale delle aziende sanitarie, entro 60 giorni dal suo insediamento, conferma o sostituisce il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari. La disposizione regionale impugnata dal Governo introduce nel rapporto in esame un elemento di parzialità, attribuendo all’organo di vertice dell’azienda sanitaria, per il solo fatto di essersi insediato, il potere di far cessare gli incarichi in corso dei dirigenti non apicali prima della naturale scadenza, sulla base di valutazioni discrezionali e in assenza di uno scrutinio procedimentalizzato sulle ragioni interne al rapporto. Il che espone il dirigente a provvedimenti adottabili senza la garanzia del contraddittorio e la possibilità di sindacare le ragioni della decisione. Né, viceversa, la possibilità della conferma attribuisce agli interessati alcuna garanzia in ordine alla prosecuzione del rapporto, essendo anch’essa rimessa all’assoluta discrezionalità del direttore generale, a prescindere da valutazioni delle modalità di svolgimento dell’incarico e dei risultati ottenuti).