Impresa e imprenditore – Azienda – Vicende circolatorie dell’impresa e incidenza sui rapporti di lavoro – Summa divisio tra procedure improntate alla continuità dell’attività d’impresa e procedure liquidatorie – Necessità della tutela dei diritti del lavoratore, nelle prime – Possibilità di derogarvi, nelle seconde, in ragione degli interessi contrapposti e della vigilanza da parte di un’autorità pubblica. (Classif. 132003).
La disciplina delle vicende circolatorie dell’impresa e della loro incidenza sulla sorte dei rapporti di lavoro si basa sulla summa divisio tra procedure improntate alla continuità dell’attività d’impresa e procedure liquidatorie. Nelle prime, infatti, il trasferimento dell’azienda, estrinsecazione della libertà dell’imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell’organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.), impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.) che possano essere pregiudicati: la normativa nazionale e UE delineano, pertanto, uno statuto omogeneo di tutele fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore e sulla conservazione del posto di lavoro, rafforzato dall’art. 2122 cod. civ., dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i crediti maturati dal lavoratore. Nelle procedure liquidatorie – che, invece, trascendono l’interesse individuale dell’impresa insolvente e si raccordano a una procedura destinata a bilanciare una pluralità di interessi contrapposti, nell’ambito della vigilanza di un’autorità pubblica – al ricorrere di presupposti tassativi, si giustifica la deroga alla continuità del rapporto di lavoro. Il trasferimento d’azienda in crisi non può, pertanto, essere assimilato, per il differente contesto e la molteplicità di interessi coinvolti, a quello di un’impresa in bonis: nel primo caso è la gestione pubblica dell’insolvenza, che si accompagna a garanzie, rimedi e al controllo costante della giurisdizione, a giustificare le deroghe all’art. 2112 cod. civ.