Sentenza 63/2026 (ECLI:IT:COST:2026:63)
Massima numero 47476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  11/03/2026;  Decisione del  11/03/2026
Deposito del 30/04/2026; Pubblicazione in G. U. 06/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47467  47468  47469  47470  47471  47472  47473  47474  47475


Titolo
Cittadinanza – Acquisto – Criterio della discendenza (c.d. iure sanguinis) – Preclusione per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza – Applicabilità anche ai nati all’estero prima del 28 marzo 2025 – Possibili deroghe – Condizioni – Presentazione della domanda di accertamento della cittadinanza, in via amministrativa o giurisdizionale, entro e non oltre l’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta – Susseguente riconoscimento, purché compatibile con quest’ultima – Denunciata violazione del rispetto degli obblighi internazionali, in relazione ai diritti garantiti in ambito CEDU – Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità della questione. (Classif. 048002).

Testo

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3, comma 2, del Prot. n. 4 CEDU, dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come conv., limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lett. a), a-bis) e b). Il rimettente, censurando una disposizione che pone limiti all’acquisto della cittadinanza italiana, fatti salvi gli stranieri di origine italiana che avevano già presentato domanda di accertamento o avevano ricevuto il prescritto appuntamento al 28 marzo 2025, non affronta la pertinenza, rispetto alle norme censurate, del parametro interposto, il quale pone il divieto di espulsione dei cittadini e, di conseguenza, garantisce il diritto di restare o entrare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini, non quello di avere o conservare la cittadinanza, né trova conforto nell’interpretazione della Corte EDU, la quale fa riferimento a un atto riguardante persone che, prima dell’atto lesivo, avevano diritto di ingresso in quanto riconosciuti come cittadini, non a un atto, come il decreto oggetto di censura, riguardante persone che non avevano un effettivo diritto di ingresso nel territorio italiano in quanto la loro cittadinanza non era stata accertata.



Atti oggetto del giudizio

legge  05/02/1992  n. 91  art. 3  co. 

decreto-legge  28/03/2025  n. 36  art. 1  co. 1

legge  23/05/2025  n. 74  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 3    co. 2