Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita natura coercitiva del controllo, avente conseguenze sanzionatorie e repressive - Insussistenza - Disciplina volta ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'interesse della legalità costituzionale-finanziaria e della tutela dell'unità economica della Repubblica, anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento agli artt. 116, 117, 118 e 119 Cost., al Titolo IV ed all'art. 65 dello statuto friulano, all'art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 ed agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54 e 56 dello statuto sardo, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti del SSN va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. Per l'effettivo conseguimento di tale scopo, l'impugnato comma 7 ha stabilito che l'accertamento, da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, delle carenze di maggiore gravità ivi elencate (squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno), fa sorgere l'obbligo, in capo all'ente controllato, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, i provvedimenti di modificazione del bilancio o del rendiconto necessari per la rimozione delle irregolarità e il ripristino degli equilibri di bilancio. Lo stesso comma prevede poi che l'inosservanza di detto obbligo, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Si tratta, dunque, di effetti − attribuiti dalla disposizione impugnata alle pronunce di accertamento della Corte dei conti − chiaramente cogenti nei riguardi degli enti del SSN e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati. Siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del SSN sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Essi comportano, in tutta evidenza, una limitazione dell'autonomia dei predetti enti, che, tuttavia, si giustifica in forza dell'interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea. La ragionevolezza, in funzione della tutela dell'indicato interesse, degli esiti del controllo finanziario della Corte dei conti sui bilanci degli enti del SSN comporta l'infondatezza delle doglianze avanzate dalle ricorrenti in ordine al carattere «coercitivo» e «sanzionatorio e repressivo» degli stessi. Tale conclusione, del resto, è ancor più valida a seguito dell'imposizione a tutte le pubbliche amministrazioni, ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2012, della fondamentale regola dell'equilibrio dei bilanci (art. 97, primo comma, Cost.), del cui rispetto la copertura e la sostenibilità finanziaria della spesa costituiscono essenziali presidi.
- Sull'ascrivibilità del controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 198/2012 e 179/2007.
- Sulla rilevanza dell'interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea, v. la citata sentenza n. 60/2013.