Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37683  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37704  37705  37706  37707  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esito dei controlli previsti dai commi 3 e 4 del censurato art. 1 - Accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - Conseguente «obbligo», per le amministrazioni interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio» - Preclusione, in caso di inadempienza, all'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita natura di norma di dettaglio della disposizione censurata - Asserita violazione della competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Disciplina che regola gli effetti delle pronunce della Corte dei conti a conclusione del giudizio di controllo - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN). Il comma censurato disciplina gli interventi che i predetti enti, assoggettati al controllo della Corte dei conti, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Invero, il legislatore statale, nell'esercizio della propria competenza a determinare i principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», può prevedere forme di controllo finanziario della Corte dei conti sugli enti territoriali e sugli enti del SSN, le quali trovino fondamento, come nella specie, negli artt. 28, 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, e 119 Cost. Tale competenza legislativa dello Stato comprende anche la determinazione degli esiti dei predetti controlli e, in particolare, la disciplina degli effetti delle pronunce adottate dalla Corte dei conti a conclusione del giudizio di controllo, in quanto parte integrante del medesimo. La Corte dei conti, del resto, è un Istituto che, ancorché posto al servizio dello Stato-ordinamento e non già soltanto dello Stato-apparato, appartiene pur sempre all'ordinamento statale: ciò esclude che il contenuto e gli effetti delle sue pronunce possano essere disciplinati dal legislatore regionale. L'impugnato comma 7, pertanto, stabilendo gli esiti del controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti del SSN, costituisce un principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica».

- Sulla possibilità per il legislatore statale di prevedere, nell'esercizio della propria competenza a determinare i principi fondamentali della materia «coordinamento della finanza pubblica», forme di controllo finanziario della Corte dei conti sugli enti territoriali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, le quali trovino fondamento negli artt. 28, 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, e 119 Cost., v. le citate sentenze nn. 219/2013, 60/2013, 198/2012, 179/2007, 267/2006 e 29/1995.

- Sulla posizione ordinamentale della Corte dei conti, v. le citate sentenze nn. 60/2013, 198/2012, 267/2006, 224/1999 e 29/1995.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 7

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte