Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Istituzione di una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale - Obbligo di tener conto, ai fini della verifica predetta, anche delle partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della potestà legislativa primaria nella materia dell'ordinamento degli uffici, comprensiva della contabilità regionale, ovvero della competenza legislativa regionale residuale - Insussistenza - Censura rivolta verso disposizione costituente norma di principio in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica, opponibile anche al legislatore dotato di autonomia speciale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 117, quarto comma, Cost. e 4, numero 1), dello statuto friulano - dell'art. 1, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale stabilisce che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai fini della verifica sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), accertino altresì che detti rendiconti prendano in considerazione anche le partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati definitivi della gestione degli enti del SSN. Le disposizioni dell'art. 1 del d.l. in esame costituiscono norme di principio in materia di «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica», opponibili anche al legislatore dotato di autonomia particolare. Conseguentemente, il legislatore statale ben può, legittimamente, dettare norme di principio le quali prevedono che le introdotte verifiche sui rendiconti includano anche le partecipazioni in società controllate, alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati della gestione degli enti del SSN, senza con ciò invadere l'ambito di competenza riservato alla potestà legislativa primaria della Regione. Ciò risponde anzitutto all'esigenza di porre quei principi funzionali a garantire l'armonizzazione dei bilanci e dei conti degli enti territoriali che trovano espresso radicamento nel titolo competenziale individuato dall'art. 117, terzo comma, Cost., e sono pertanto opponibili anche al legislatore dotato di autonomia particolare. Pertanto quest'ultimo non risulta, al di là di detti principi, vincolato nelle modalità di redazione del rendiconto stesso, né leso in ambiti di competenza riservati alla sua potestà legislativa primaria. Detta armonizzazione risulta altresì funzionale a garantire il raffronto tra i bilanci pubblici degli enti territoriali, specie per prevenire squilibri di bilancio in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. e assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica cui partecipano anche le autonomie speciali.
- Sulla partecipazione delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 60/2013 e 425/2004.