Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che il rendiconto generale della Regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita violazione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Esclusione di un obbligo di adeguamento da parte delle Regioni ricorrenti, che hanno già introdotto un modulo procedimentale sostanzialmente analogo a quello introdotto dalla disposizione censurata - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 e 119 Cost., al Titolo IV dello statuto friulano, agli artt. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, 7 e 8 dello statuto sardo e 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che il rendiconto generale della Regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il r.d. n. 1214 del 1934. Infatti, le Regioni ricorrenti hanno già a suo tempo adottato un modulo procedimentale sostanzialmente analogo a quello introdotto dalla norma in esame. Pertanto, nei confronti delle ricorrenti non sussiste alcun obbligo di adeguamento alla censurata disposizione.