Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37695
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37683  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37696  37697  37698  37699  37700  37701  37702  37703  37704  37705  37706  37707  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che il rendiconto generale della Regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita violazione dell'autonomia regionale - Insussistenza - Esclusione di un obbligo di adeguamento da parte delle Regioni ricorrenti, che hanno già introdotto un modulo procedimentale sostanzialmente analogo a quello introdotto dalla disposizione censurata - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 e 119 Cost., al Titolo IV dello statuto friulano, agli artt. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, 7 e 8 dello statuto sardo e 10 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che il rendiconto generale della Regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il r.d. n. 1214 del 1934. Infatti, le Regioni ricorrenti hanno già a suo tempo adottato un modulo procedimentale sostanzialmente analogo a quello introdotto dalla norma in esame. Pertanto, nei confronti delle ricorrenti non sussiste alcun obbligo di adeguamento alla censurata disposizione.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 5

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 119

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 

statuto regione Sardegna  art. 7

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  25/11/1975  n. 902  art. 33  

decreto del Presidente della Repubblica  16/01/1978  n. 21  art. 10