Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che "il Presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e che "la relazione è, altresì, inviata al presidente del consiglio regionale" - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione della competenza legislativa statutaria in materia di ordinamento degli uffici - Asserita lesione dell'autonomia organizzativa regionale - Insussistenza - Interpretazione della disposizione censurata nel senso che le linee guida non riguardano il sistema dei controlli interni, ma la relazione annuale del Presidente alla Regione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, numero 1), dello statuto friulano e 33, comma 1, del d.P.R. n. 902 del 1975 - dell'art. 1, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale dispone che il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione (inviata anche al Presidente del Consiglio regionale) sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto. L'impugnato comma 6 è stato attuato con la delibera della Corte dei conti, sezione delle autonomie, n. 5 dell'11 febbraio 2013, recante «Linee guida per la relazione annuale del Presidente della regione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni». La disposizione censurata deve, pertanto, essere interpretata nel senso che le "Linee guida" non riguardano il sistema dei controlli interni, ma la relazione annuale del Presidente della Regione, in conformità, del resto, ai lavori preparatori. Inoltre, tale relazione, lungi dal sovrapporsi ad ambiti competenziali preservati dalle fonti di autonomia, costituisce istituto funzionale a garantire il raccordo tra controlli interni ed esterni, finalizzati ad assicurare il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali.
- Sulla finalizzazione dei controlli esterni a garantire il rispetto dei parametri costituzionali e di quelli posti dal diritto dell'Unione europea, estensibili anche alle autonomie speciali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 60/2013, 179/2007, 267/2006, 181/1999, 470/1997 e 29/1995.