Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Previsione che le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano "trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza" - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Genericità dei motivi non sorretti da adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 1, comma 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede che le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti siano trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza. La censura si connota per la genericità dei motivi, non sorretti da adeguate argomentazioni, atteso che la ricorrente non spiega in alcun modo quali sarebbero le determinazioni di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze di cui si duole e le asserite conseguenze sanzionatorie e repressive che sarebbero lesive dell'autonomia regionale.
- Per il consolidato principio secondo cui il ricorso in via principale non solo «deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità», ma deve, altresì, «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge», ponendosi la esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali», a pena di inammissibilità della questione, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 41/2013, 114/2011, 310/2010, 40/2007, 139/2006 e 450/2005; ordinanza n. 123/2012.