Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Disciplina del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e della relativa articolazione, con previsione che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Asserita lesione dell'autonomia regionale, di cui il consiglio costituisce la principale espressione rappresentativa - Insussistenza - Controlli esterni e di natura documentale non lesivi dell'autonomia politica - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116, 117, terzo comma, 119 e 127 Cost., 16, 18 e 21 dello statuto friulano, 5 della legge statutaria friulana n. 17 del 2007, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 26, 33, 54 e 56 dello statuto sardo e 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978 - dell'art. 1, comma 9, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale disciplina il rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti). Il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale. I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo leso dall'introdotta tipologia di controlli che sono meramente "esterni" e di natura documentale.
- Sulla diversità di posizione e funzioni degli organi del Parlamento nazionale rispetto a quelli delle altre assemblee elettive, v., ex multis, le citate sentenze nn. 306/2002 e 106/2002.- Sull'impossibilità di considerare estesa ai consigli regionali «la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, che si è ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena autonomia costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale», v. la citata sentenza n. 292/2001, ove sono richiamate le sentenze nn. 110/1970 e 129/1981.
- Per il principio secondo cui le assemblee elettive delle Regioni si differenziano, anche sul piano dell'autonomia organizzativa e contabile, dalle assemblee parlamentari, v. le citate sentenze nn. 292/2001, 81/1975 e 143/1968.