Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Disciplina del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari e della relativa articolazione, con previsione che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, recepite con d.P.C.m. 21 dicembre 2012, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione del "divieto di fonti secondarie statali nelle materie regionali" - Insussistenza - D.P.C.m. privo di contenuto normativo, avente il solo scopo di indicare i criteri e le regole tecniche volte a soddisfare le esigenze di omogeneità nella redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto, nel disciplinare il rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, affida la determinazione della relativa struttura a "Linee guida", deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con d.P.C.m., così demandando a tali organi l'esercizio di un potere sostanzialmente normativo in materie regionali. La norma impugnata ha avuto attuazione con il d.P.C.m. 21 dicembre 2012, il quale risulta, invero, privo di contenuto normativo, limitandosi ad indicare i criteri e le regole tecniche volte a garantire un'omogenea redazione dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari. Le esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti; in particolare, la codificazione di parametri standardizzati è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile, le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica, inscindibilmente connessa alla disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi.
- Sulle esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili, strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti, v., ex multis, la citata sentenza n. 138/2013.
- Sulla necessità per lo Stato di disporre di strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 309/2012, 176/2012 e 52/2010.