Sentenza 39/2014 (ECLI:IT:COST:2014:39)
Massima numero 37700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  26/02/2014;  Decisione del  26/02/2014
Deposito del 06/03/2014; Pubblicazione in G. U. 12/03/2014
Massime associate alla pronuncia:  37680  37681  37682  37683  37684  37685  37686  37687  37688  37689  37690  37691  37692  37693  37694  37695  37696  37697  37698  37699  37701  37702  37703  37704  37705  37706  37707  37708  37709  37710  37711  37712  37713  37714  37715  37716  37717  37718


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali - Disposizioni per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Procedimenti di controllo sui gruppi consiliari dei consigli regionali - Attribuzione di competenze al Presidente della Giunta regionale circa la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna - Ribaltamento del rapporto intercorrente tra il Presidente e il Consiglio regionale, come delineato nelle rispettive discipline statutarie - Necessità di espungere dal primo periodo del comma censurato le parole "che lo trasmette al presidente della Regione" - Necessità di espungere dal secondo periodo del comma censurato le parole "al presidente della regione per il successivo inoltro" - Illegittimità costituzionale parziale .

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 12 dello statuto friulano, 15 e 35 dello statuto sardo, il primo periodo del comma 10 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione» ed il secondo periodo del medesimo comma, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro». Il comma impugnato attribuisce funzioni al Presidente della Giunta regionale circa la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in violazione degli evocati parametri statutari, poiché il legislatore statale non può individuare l'organo della Regione titolare di determinate funzioni, ancorché, nel caso in esame, al solo fine di raccolta e trasmissione degli atti in parola. Da ciò consegue l'illegittimità costituzionale parziale del primo periodo del comma 10, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; e del secondo periodo, nella parte in cui prevede il coinvolgimento del Presidente della Giunta nella procedura relativa alla trasmissione delle delibere riguardanti i controlli effettuati dal giudice contabile sui gruppi consiliari, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltro».

- Sull'impossibilità per il legislatore statale di individuare l'organo della Regione titolare di determinate funzioni, ancorché al solo fine di raccolta e trasmissione di atti, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 22/2012, 201/2008 e 387/2007.

- In senso conforme alla presente decisione, v., ex multis, le citate sentenze nn. 50/2013, 52/2012, 217/2011, 269/2007 e 85/1990.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 10

decreto-legge  10/10/2012  n. 174  art. 1  co. 10

legge  07/12/2012  n. 213  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 12

statuto regione Sardegna  art. 15

statuto regione Sardegna  art. 35

Altri parametri e norme interposte